Cambia la disciplina del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto “fortemente” prematuro. L’INPS ha precisato che la riforma del Testo Unico della Maternità interessa soltanto i casi di parto “fortemente” prematuro: solo quando la nascita si verifica prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.
La nuova disciplina prevede la possibilità che il congedo possa avere una durata complessiva maggiore dei 5 mesi previsti, potendo aggiungere ad essi tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.
La formula per calcolare l’astensione obbligatoria è: tre mesi + due mesi + i giorni che vanno dalla data del parto “fortemente” prematuro alla data prevista di inizio del congedo obbligatorio.
In concreto:
Bambino nato “fortemente” prematuro il 1 aprile 2016, atteso per il 23 giugno 2016.
La durata complessiva del congedo indennizzato di maternità si determina sommando ai 5 mesi canonici i 21 giorni che vanno dal giorno successivo al parto (2 aprile) fino al giorno precedente la data di inizio del congedo ante parto (22 aprile). Prima della riforma, sarebbe stato di soli 5 mesi post partum a partire dal 1 aprile.
Bambino nato prematuro il 23 maggio 2016, atteso per il 23 giugno 2016
In questo caso invece il parto prematuro è avvenuto entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, pertanto si applica la disciplina ordinaria con il limite di durata dei 5 mesi, per cui un bambino nato con un mese di anticipo il 23 maggio, il periodo del congedo rimane fissato nei cinque mesi compresi tra 23 aprile al 24 settembre 2016.
Alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata
La nuova disciplina, in vigore dal 25 giugno 2015, interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e si applica agli eventi verificatisi da quella data.
Il periodo transitorio
Poiché la circolare applicativa è arrivata a circa dieci mesi di distanza dall’entrata in vigore della norma, l’INPS ha precisato che è possibile, a domanda della lavoratrice, ottenere un ricalcolo dell’indennità di maternità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati.
Fonte: @www.patronato.acli.it