Dal 1° gennaio 2018 il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), come previsto dalla legge delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega. Poiché il SIA è concesso ogni due mesi per le domande presentate nel bimestre precedente, a decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata. Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. Da gennaio 2018 i beneficiari del SIA sono inoltre abilitati ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).
Cos’è il Reddito di inclusione (REI)?
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti:
un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).
A chi si rivolge?
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.
Il richiedente deve essere congiuntamente:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di un minorenne;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
- presenza di una persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione*.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
- un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico
1
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187, 50 €
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2
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294, 50 €
|
3
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382, 50 €
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4
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461,25 €
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5 |
534,37 €* |
6 o più
|
539,82 €* |
* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018
In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l’indennità di accompagnamento.
Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell’ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L’ISR tiene conto, tra l’altro, delle spese per l’affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).
Per sapere di più su come si calcola il beneficio effettivo di REI clicca qui
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall’erogazione dell’ultima mensilità.
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018 deve essere già in possesso dell’attestazione ISEE 2018.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell’attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l’importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell’attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.
Calcolo del beneficio massimo mensile
Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell’ISEE. Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo l’importo annuo per 12 mensilità (vedi tabella 1).
Importo annuo del beneficio massimo:
1
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1.00 |
2.250,00 €
|
2
|
1.57 |
3.532,50 €
|
3
|
2.04 |
4.590,00 €
|
4
|
2.46
|
5.535,00 €
|
5 |
2.85 |
6.412,50 €* |
6 o più |
3,20 |
6.477,90 €** |
* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018
** La soglia non può eccedere il valore annuo dell’assegno sociale incrementato del 10%, pari per il 2018 a 6.477,90€
PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
Il Progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l’educazione, l’istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.
La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l’impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act – D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.
Iter della domanda
La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il beneficio viene concesso dall’Inps che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ha messo a disposizione degli operatori il modulo di domanda e le istruzioni operative, tra cui il modello REI-COM, da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio. Per sapere di più su quando è necessario compilare il modello REI-COM.
Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.
Carta REI
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari) ;
fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.
La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.
Per coloro che già beneficiano del SIA
Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l’accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.
Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.
A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Fonte © www.lavoro.gov.it