- nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo
- si deve appartenere a una di queste categorie (come per il congedo parentale):
- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla gestione separata INPS (il fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati) articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- avere figli sotto i 12 anni
I lavoratori autonomi non iscritti all’INPS possono beneficiare del bonus?
Il bonus viene riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (ad esempio, le casse professionali), ma tale possibilità deve essere prima recepita e comunicata dalle rispettive casse previdenziali e al momento non si conoscono i tempi e la modalità di questa procedura, che presumibilmente si avvalerò comunque della prenotazione all’INPS.
I dipendenti del settore pubblico possono beneficiare del bonus?
Ai dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto lo stesso benefico nel limite dei 600€.
Per le seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato oltre che del comparto sicurezza impiegato per le esigenze connesse al covid19 (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, sicurezza, difesa, soccorso pubblico) sono estese le medesime agevolazioni ma con un massimale di 1000€.
Il bonus babysitter e il congedo sono cumulabili?
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza è un’alternativa al congedo, pertanto non è cumulabile.
A quanto ammonta il limite massimo complessivo del bonus?
- per i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla gestione separata e per gli autonomi, e i lavoratori dipendenti del settore pubblico diversi da quelli di cui al punto 2., il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate in questo periodo
- per i soggetti lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato del settore sanitario e di sicurezza di cui sopra (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, sicurezza, difesa, soccorso pubblico) il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro
Se i figli sono più di uno, quanti bonus si possono richiedere?
Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma (12 anni), sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma fra loro verrà spartito l’importo complessivo (600€ o 1000€), indicando un importo parziale per ciascun minore in fase di domanda (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Se i genitori sono separati/divorziati, a chi spetta il bonus?
Indicando il decreto come beneficiari i “genitori” del minore, nell’ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore (il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà auto-dichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore, ovvero di essere genitore unico).
Se i minori hanno già compiuto 12 anni ad oggi, i genitori possono considerarsi beneficiari?
Il limite d’età viene considerato alla data del 5 marzo 2020 cioè l’età dei bambini si “blocca” al 5 marzo, in pratica: se un bambino avesse compiuto i 12 anni il 6 marzo allora rientrebbe ancora nei beneficiari, chi li avesse compiuti prima del 5 marzo no. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting anche i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.
Quale limite si considera per i bambini con disabilità?
Non si applica il limite d’età, fissato in 12 anni, ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori affidatari/adottivi possono richiedere il bonus?
Le agevolazioni sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice (la documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente)
Come si fa domanda ottenere il bonus?
La domanda si presenta con una delle tre seguenti modalità:
- applicazione web online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
- numero dedicato INPS – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico di chi chiama);
- patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi (noi ci siamo rivolti al patronato INAS della CISL – tel. 0461215253)
Come si può ottenere e usufruire del bonus?
Dopo averne fatto domanda, se accolta, il passaggio successivo è l’ottenimento della cifra spendibile che si può avere attraverso il Libretto Famiglia.
Qual è la procedura per attivare il Libretto Famiglia per l’erogazione del bonus? (circolare n. 107 del 5 luglio 2017)
Abbiamo riassunto QUI la procedura.
Una volta attivato il Libretto cosa bisogna fare per usare il bonus?
Sia il genitore beneficiario (utilizzatore) che il prestatore (baby-sitter o chi farà il servizio) devono prima registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it e poi accedere alla seguente procedura per inoltrare la domanda:
-
direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
-
avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
-
tramite intermediari (di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii), come suggerito noi ci siamo affidati al
patronato INAS della CISL – tel. 0461215253
La cosa importante, in questo caso specifico è che la famiglia:
- indichi l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione al momento dell’inserimento della prestazione
- verifichi che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Come viene comunicato l’accoglimento della domanda?
Se la domanda viene accolta la comunicazione di tale accoglimento viene fatta attraverso i canali telematici indicati nella domanda (sms, indirizzo email o PEC).
Come si utilizza concretamente il bonus?
Il genitore beneficiario, una volta arrivata la conferma di accoglimento della domanda ed entro e non oltre i 15 giorni solari successivi, dovrà procedere a quella che viene definita appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting. Attenzione, perché lo spirare del termine equivarrà alla rinuncia al beneficio stesso. A questo punto il beneficiario visualizzerà nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e potrà disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici (il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020).
É la famiglia o l’INPS a pagare concretamente il servizio di babysitting?
Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS.
Limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori a far data dal 5 marzo 2020.
Per quanto riguarda le categorie di persone che possono essere assunte vari dubbi sono sorti in merito a: