Covid19: congedo parentale, bonus babysitter e alimentare

Foto di Daria Shevtsova
Foto di Daria Shevtsova
Scuole chiuse per contenere il covid-19 e tanti genitori al lavoro. Come fare con i bambini?  Il Governo ha previsto delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni: il congedo parentale e il bonus baby-sitter oltre al bonus alimentare (nota in fondo all’articolo). 
Abbiamo fatto riferimento alla  circolare ufficiale dell’INPS  abbiamo chiesto informazioni al patronato INAS della CISL (tel. 0461.215253 – orari: lunedì/giovedì 08:30–12, 14–17:30, venerdì 08:30-12) che ci ha aiutato nella lettura della circolare e ci ha chiarito i dubbi rispetto alle domande più frequenti. 
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID19
Questo congedo garantisce maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario in quanto riconosce ai genitori un’indennità del 50% della retribuzione, nel caso sia richiesto per figli fino a 12 anni, dunque più alta dell’indennità al 30% prevista per il congedo ordinario, peraltro, a condizioni anagrafiche e di reddito.
Il congedo parentale straordinario può essere:
CON FIGLI TRA 0 E 12 ANNI (nessun limite di età in caso di disabilità):
per dipendenti privati e pubblici: consiste nel diritto di prendere un congedo (per un periodo continuativo o frazionato) non superiore a 15 giorni. L’utilizzo del congedo spetta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Questo tipo di supporto non spetta se nel nucleo familiare c’è un genitore che usufruisce di sostegni al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o se c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore. Durante questo congedo i lavoratori hanno diritto a una indennità del 50% della retribuzione. Per chi già usufruisce di un congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili gravi o altre forme di congedo ordinario, se usato durante questo periodo è considerato come congedo straordinario. Per i dipendenti pubblici l’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono gestite dall’amministrazione pubblica per cui si lavora.
per gli iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: qui durante il congedo è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità. La stessa indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
CON FIGLI TRA I 12 E 16 ANNI:
– dipendenti privati: possono restare a casa per prendersi cura dei bambini per il periodo di chiusura delle scuole. In questo caso non si ha diritto né all’indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma non si può essere licenziati e si ha diritto a conservare il posto di lavoro. Come per il congedo ordinario, per ottenere il congedo parentale straordinario è necessario comunicare al datore di lavoro quando si intende usufruirne e presentare la domanda all’Inps. Per la richiesta all’ente previdenziale ci si può far aiutare dagli esperti dei patronati, come l’Inas Cisl (numero verde 800249307, numero territoriale: 0461.215253)
Il nuovo congedo può essere:
  1. a conguaglio (cioè con anticipo da parte del datore di lavoro nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche – fermo restando l’onere per i genitori, non appena possibile, di fare la domanda all’Inps*)
  2. a pagamento diretto (cioè da parte Inps)
Per usufruirne i genitori devono sempre presentare infatti due domande, in entrambi i casi: una al datore di lavoro, l’altra all’Inps utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale dei dipendenti. 
Attenzione alle eccezioni:  
  • i genitori con figli d’età tra 12 e 16 anni devono fare domanda soltanto al proprio datore di lavoro e non all’INPS
  • i lavoratori dipendenti del settore pubblico devono fare domanda solo alla propria amministrazione di appartenenza e non all’INPS
La domanda di congedo potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 5 marzo. 
BONUS BABY-SITTER. In alternativa al congedo parentale (o alle ferie, qualora non imposte) si può fruire di un bonus economico per i servizi di baby-sitting, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo 2020 (giorno in cui è stato disposta la chiusura delle scuole).
La possibilità di accedere al voucher è legata all’accensione del Libretto Famiglia (QUI tutte le info) e prevede che chi si occupa dei bambini si iscriva all’INPS con la procedura che serve per il Libretto Famiglia, in quanto il pagamento della quota del voucher le verrà effettuato direttamente dall’ente. L’iscrizione del prestatore di lavoro può avvenire anche da parte della famiglia con il caricamento dello stesso, al momento della scelta e dell’accensione del rapporto, sul Libretto Famiglia. 
Cliccando QUI trovate un tutorial dell’INPS che vi può aiutare nella compilazione della domanda. 
Quali requisiti si devono aver per beneficiare del bonus?

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